Avv. Fiorenzo Pierro

 a cura della dott.ssa Dalila Russo

 

ANIMALI DOMESTICI: OGGETTO DI GIOCO O SOGGETTO DI DIRITTO ?

“Giustizia per Chicca”: questo lo slogan di protesta che da giorni invade il web a seguito delvile gesto compiuto da un uomo ai danni della sua cagnolina, pubblicamente uccisa a calci senza un apparente motivo.

“Faceva pipì in casa”: questa, con ogni probabilità, la causa che avrebbe provocato la violenta reazione dell’uomo giustificando il massacro dell’animale, ritrovato esanime in una pozza di sangue.

La rilevanza ed il clamore assunto da tale vicenda, l’indignazione suscitata, unitamente all’esponenziale crescita, registratasi negli ultimi tempi, di procedimenti penali sopravvenuti sia a carico di persone note che ignote per reati commessi ai danni degli animali impongono un’attenta riflessione sul fenomeno che, oramai, pare abbia assunto dimensioni “patologiche”.

Carcere per chi maltratta ed uccide gli animali?

Queste la domanda che spesso ci si pone e alla quale non sempre è facile poter dare una risposta immediata.

Il maltrattamento degli animali è una tematica che non ha lasciato indifferente il legislatore italiano, anzi,quest’ultimo, di fronte al maturare di una cultura differente, incentrata sul sentimento di forte sensibilità verso gli animalitipico di una civiltà oramai evoluta, ha risposto al problema con la legge n. 189 del 20 luglio 2004, rubricata “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, successivamente aggiornata dalla legge n. 201 del 4 novembre 2010 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia”, in forza della quale è stato introdotto nel codice penale il titolo IX bis(artt. 544 bis e ss.), rubricato “Delitti contro il sentimento degli animali”.

Tale riforma legislativa è orientata a tutelare con maggiore incisività i diritti degli animali, dal momento che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 544 terc.p.,da mera contravvenzione di polizia quale era precedentemente disciplinata ai sensi dell’art. 727 c.p., assurge ad un vero e proprio delitto, con conseguente aggravamento delle pene

L’abrogazione parzialedell’art. 727 del c.p. e la punibilità di condotte eterogenee in danno degli animali, (abbandono, maltrattamento, uccisione, doping), incriminate da norme differenti e non più da un unico titolo di reato come in passato, orienta la legislazione vigente verso la tutela di un nuovo bene giuridico, ravvisabile nel sentimento di pietàche ciascun essere umano nutre nei confronti degli animaliin quanto esseri viventi in grado di percepire dolore e provare patimento.

Ai sensi dell’art. 544 ter co 1 c.p. compie il delitto di maltrattamento di reato “chiunque, con crudeltà e senza necessità, cagiona una lesione all’animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”.

Tali condotte, lesive ed insopportabili, perpetrate sugli animali, rientrano in quelle forme di crudeltà giustificate dall’esistenza di motivi futili o abbietti e funzionali a generare un apprezzabile danno non solo all’integrità fisica ma anche traumi di natura psicologica.

Invero, sul punto, giurisprudenza consolidata ha ormai specificato che ai fini della sussistenza del reato non occorrono lesioni necessariamente fisiche ma è sufficiente la mera sofferenza degli animali.

Pertanto, si configurerà come crudele ed ingiustificata la condotta del padrone che intenzionalmente lascia morire di fame e sete il proprio animale, lo acceca, lo sottopone ad un addestramento attraverso l’utilizzo di un collare elettrico, attivato da un telecomando a distanza, ancora, lo costringe a vivere in luogo angusto e non idoneo al suo sviluppo.

Rientra nel novero delle forme di maltrattamento anche la condotta di colui che somministra agli animali sostanze stupefacenti vietate, sottoponendo la loro salute a seri danni: dopare un cavallo prima di una gara per farlo correre più forte è una forma di violenza ingiustificata, penalmente perseguibile.

La fattispecie incriminatrice de qua è punita con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La pena è altresì aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

Se si è testimone di un episodio di violenza in danno degli animali il privato cittadino può fare una denuncia, anche mantenendo l’anonimato, alle Forze dell’Ordine oppure per il tramite di associazioni animaliste le quali, prontamente, provvederanno a comunicarlo alle autorità competenti.

Di fronte ad un abuso ognuno è libero di reagire nel modo che ritiene più opportuno, allontanarsi, far finta di niente,indignarsi oppure denunciare, la cosa fondamentale però è scoraggiare ogni possibile tentativo di giustizia fai da te, dal momento che il reato è penalmente rilevante e sarà quindi l’autorità giudiziaria a doversi determinare in merito, pronunciando eventualmente sentenza di condanna.

L’etica morale, il senso di forte indignazione, di disgusto e di orrore che si annida nella collettività a fronte di un atto di violenza sugli animalinon possono costituire i giustiparametri entro i quali condurre un percorso legale di accertamento della responsabilità penale, né tantomeno giustificare la sottoposizione del presunto colpevole ad una gogna mediatica.

Vendette illegali, pressioni psicologiche e minacce fisiche perpetrate ai danni dei presunti colpevoli non serviranno a dare giustizia alla piccola Chicca, né potranno compensare lacune nella giustizia, o eventuali impunità.

Rispondere a violenza con altra violenza? Assolutamente no!

Educare, prevenire, denunciare, perseguire nelle forme ed entro i limiti fissati dalla legge: questo il corretto percorso che associazioni animaliste ed istituzioni dovrebbero prefissarsi al fine di reprimere ab origine il fenomeno, evitando così interventi che, molto spesso, appaiono tardivi ed insufficienti a dar voce alle silenti sofferenze patite dagli animali, già vittime, ignare ed inconsapevoli, dell’agire umano.

 

 

 

 

 

 

 

 

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