L’art.  644 del nostro codice penale prevede, in relazione al reato di usura, che  “ Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.”

Proviamo, pertanto, a riassumere i principali elementi di questa fattispecie di reato così discussa e dibattuta:

  • il soggetto agente, autore del reato, può essere chiunque. Chiunque può essere anche il soggetto passivo. Si tenga conto che nel caso in cui il soggetto passivo sia un imprenditore, un artigiano o un professionista, si applica una circostanza aggravante, di cui si dirà;
  • per quanto concerne l’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico. Per configurare il reato bisogna dunque che il soggetto attivo abbia la coscienza e la volontà  di richiedere interessi o controprestazioni di natura usuraria;
  • è un reato a consumazione prolungata: il reato si perfeziona e si consuma nel momento della promessa, ma le successive dazioni di denaro non sono post-fatti irrilevanti penalmente, ma spostano più in avanti la consumazione del reato, con diversi effetti (tra cui il decorso posticipato del termine di prescrizione).

Dalla lettura di tale disposizione, la dottrina ha elaborato tre diverse tipologie di usura.

Usura presunta

Si parla di usura presunta indicando il reato di chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari, in cambio di un prestito di denaro o altra utilità. Gli interessi sono evidentemente il “prezzo” che il debitore paga per la prestazione ricevuta. Per vantaggi si intende ogni tipologia di compenso che viene pagato dal debitore, diverso dagli interessi. Si pensi, ad esempio, alla  cessione di beni mobili o immobili, o anche alla prestazione di servizi o di consulenze professionali, di attività personali e sessuali.

L’usura presunta scatta dunque quando il tasso di interesse applicato nel contratto supera quello usurario legale, delle cui modalità di calcolo parleremo in apposito approfondimento.

Usura concreta

L’usura concreta ricorre invece se gli  interessi, i vantaggi e i compensi sono inferiori alle soglie usurarie, ma sono comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o altra utilità, se il soggetto passivo versa in un stato di difficoltà economica o finanziaria. Si tratta di una configurabilità del reato evidentemente differente da quella  presunta, che pone particolare rilievo sulle condizioni di debolezza economico – finanziaria del soggetto passivo.

Mediazione usuraria

È la forma usuraria cui fa riferimento il secondo comma dell’art. 644 c.p. Il caso di mediazione usuraria è dunque quello che ricorre quando il soggetto agente pretende, per la sua opera di mediazione, dei vantaggi usurari (usura presunta) o sproporzionati (usura concreta).

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